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Con la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla somministrazione fraudolenta, ex articolo 38-bis del Decreto Legislativo 81/2015.
L’illecito si realizza quando viene posta in essere una somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
La somministrazione fraudolenta è punita con la sanzione penale dell’ammenda di euro 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.